L’architetto è specializzato in prevenzione incendi dal 1987 ed è iscritto negli appositi Elenchi ministeriali.

E’ abilitato in materia di Sicurezza sui luoghi di luoghi di lavoro dal 1997, in tutti i settori produttivi e dei servizi pubblici e privati.

Dal 2000 svolge attività di RSPP per la sicurezza sui luoghi di lavoro, in particolare ha ricoperto tale ruolo in molte scuole (dal 28 Dicembre 2017 è RSPP presso dell’Istituto Omnicomprensivo di Lacedonia).


I servizi professionali relativi alla Sicurezza sul lavoro che lo Studio svolge si traducono in breve tempo in un vero e proprio investimento per i Committenti e per le Imprese.

E’ dimostrato che la corretta gestione del grado di sicurezza dei processi produttivi edilizi migliora la qualità dell’eseguito ed incrementa gli utili aziendali.

Lo Studio fornisce la necessaria e tempestiva assistenza tecnica per consentire ai committenti ed imprese di regolarizzarsi e di tenere sotto controllo gli adempimenti previsti, con la redazione di DVR e del POS personalizzati, ma costi convenienti, per razionalizzare la gestione dei processi e conseguire la sicurezza aziendale e la tranquillità gestionale.


Per avere informazioni inviaci una mail all’indirizzo architetto@antonioiannece.it


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ADEMPIMENTI UTILI DA SAPERE

CIRCA IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Dal 1° Giugno 2013 tutte le aziende, indipendentemente dal numero di lavoratori occupati, sono state obbligate a predisporre e tenere in sede il Documento Unico di Valutazione dei Rischi e non possono ulteriormente utilizzare il modello di autocertificazione, pertanto il nostro Studio ha predisposto strumenti informativi ed operativi per gli favorire e semplificare gli adempimenti obbligatori aziendali, in maniera  da minimizzare le complicazioni burocratiche e scongiurare onerose sanzioni amministrative, o penali, in caso di mancato adeguamento o di controllo delle autorità preposte.

CIRCA IL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

Il Piano Operativo di Sicurezza, oggi è semplificabile; secondo la definizione contenuta nell’articolo n. 89 del Decreto Legislativo 81/08 e succ.ve int.ni è “il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell’allegato XV
I contenuti minimi del Piano Operativo di Sicurezza, che è elaborato obbligatoriamente dal datore di lavoro, sono contenuti nell’Allegato XV del Dlgs 81/08 e succ.vi aggiornamenti. ” 
Come si evince dall’allegato citato, il Piano Operativo di Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili è redatto da ciascun datore di lavoro di imprese esecutrici, in riferimento ad uno specifico cantiere.

Questionario preliminare per elaborazione dati